Associazione

ASOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“PAROLE LIBERATE: OLTRE IL MURO DEL CARCERE”

Presidente: Michele De Lucia

Segretario: Riccardo Monopoli

Tesoriere: Duccio Parodi

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

1.1 È costituita nel rispetto del codice civile e ai sensi della legge 383/2000 l’associazione denominata “Parole liberate: oltre il muro del carcere”.

1.2 I contenuti e la struttura dell’associazione, organismo aperto, autonomo, aconfessionale ed apolitico, sono ispirati ai principi di democrazia, uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa nel rispetto della dignità e della libertà degli aderenti.

ARTICOLO 2

2.1 L’associazione ha sede legale a Roma, in Via Comano n.95 presso lo Studio dell’Avv. Alfredo Bassioni.

2.2 A mezzo di specifiche delibere del Comitato Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale senza che ciò comporti modifica statutaria.

ARTICOLO 3

3.1 L’associazione ha durata illimitata.

OGGETTO

ARTICOLO 4

4.1 L’associazione Parole liberate: oltre il muro del carcere non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

4.2 L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

4.3 Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

4.4 L’associazione è costituita per perseguire le seguenti finalità: a) proporsi come occasione di socializzazione e di rieducazione dei soggetti sottoposti a regime carcerario, in ossequio alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile nonché alla funzione rieducativa della pena detentiva; b) sviluppare la crescita e la formazione artistica dei detenuti, stimolando la loro socialità attraverso la promozione di attività letterarie, artistiche e musicali; c) diffondere ed ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; d) sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla condizione dei soggetti sottoposti a regime carcerario e al valore dell’opera di rieducazione e risocializzazione degli stessi attraverso la dedizione ad attività culturali. A tal fine l’associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

4.5 In particolare, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, rassegne, concerti, concorsi, seminari, incontri didattici e ricerche di ogni tipo; promuovere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali ed intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con quanto disposto nei precedenti articoli; istituire premi da assegnare ai componimenti lirici realizzati dai soggetti sottoposti a regime carcerario.

4.6 L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

4.7 L’associazione, che opera prevalentemente mediante l’azione diretta a e personale dei propri soci, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Istituti Penitenziari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4.8 L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati e potrà prestare, occasionalmente, servizi contro corrispettivo specifico.

SOCI

ARTICOLO 5

5.1 L’associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali.

5.2 L’ammissione alla qualifica di socio è deliberata, senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, nella quale quest’ultimo dovrà specificare le proprie complete generalità.

5.3 In base alle disposizioni del D.lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.4 I soci possono essere: Fondatori, Operativi, Onorari e Sostenitori.

5.5 Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. 5.6 Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

5.7 Sono Soci Onorari le persone fisiche, giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. L’insieme dei Soci Onorari compone il Comitato d’Onore. 5.8 Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ARTICOLO 6

6.1 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’associazione.

6.2 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. In caso di comportamento difforme o lesivo degli interessi dell’associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata del Consiglio direttivo.

6.3 Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili né rimborsabili.

6.4 Il mancato pagamento della quota associativa comporta, nell’immediato, la perdita del diritto di voto nelle assemblee dei soci e, decorsi sei mesi dall’omesso versamento, su decisione del Consiglio Direttivo, la decadenza dalla qualità di socio.

ARTICOLO 7

7.1 Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto (se maggiorenni) in tutte le assemblee dei soci, alla conoscenza dei programmi con i quali l’associazione intende attuare i propri scopi, a partecipare alle attività promosse dall’associazione, a fruire dei servizi dell’associazione, ad essere eletti negli organi sociali.

7.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

7.3 Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti economico-finanziari, rendiconti e registri dell’associazione.

ARTICOLO 8

8.1 La qualità di socio si perde per: – Decesso. – Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della medesima. – Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso. – Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

8.2 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 9

9.1 Le risorse economiche destinate al conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e a sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;

d) contributi di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

9.2 Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: – beni mobili ed immobili: – donazioni, lasciti o successioni.

9.3 Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

9.4 I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. Pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

10.1 Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei revisori;

d) i Probiviri;

e) il Presidente;

f) il Comitato d’Onore.

10.2 Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate nonché un compenso -da determinarsi secondo le modalità di cui allo Statuto – per le attività previste dal presente Statuto effettivamente svolte a favore dell’associazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

11.1 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. 11.2 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

11.3 L’assemblea è il massimo organo deliberante.

11.4 In particolare, l’assemblea ha il compito di:

a) ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

ARTICOLO 12

12.1 L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile.

12.2 Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

12.3 La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax, o per posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

ARTICOLO 13

13.3 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 14

14.1 Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. 14.2 In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

14.3 Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

14.4 L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

14.5 Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.

14.6 I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Le registrazioni audio integrali dell’assemblea fissate su supporto digitale non modificabile (cd, cd-rom, dvd, dvd-rom, blu ray) firmato dal Presidente e dal segretario valgono come verbali.

14.7 Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

14.8 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto in forma scritta dal segretario e sottoscritto dal presidente o realizzato in formato audio secondo le modalità indicate dall’articolo 14.9 Ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.

15.2 L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

15.3 Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

15.4 Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

15.5 Il Consiglio Direttivo potrà prevedere compensi per l’espletamento di detti incarichi. Tali compensi dovranno comunque essere proporzionati all’attività effettivamente svolta, all’ampiezza della base sociale, e al volume delle entrate dell’associazione.

ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere e il segretario.

16.2 Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

16.3 Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 17

17.1 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

17.2 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

17.3 In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

17.4 Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

18.2 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

18.3 L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

18.4 Le riunioni possono svolgersi per via telematica.

ARTICOLO 19

19.1 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

19.2 La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

19.3 Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

19.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.5 Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 20

20.1 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

ARTICOLO 21

21.1 Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

21.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

21.3 Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

21.4 Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

21.5 In particolare compete al Presidente:

– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione; – redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

– vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

– determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

– emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

21.6 Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

21.7 Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

IL COMITATO D’ONORE

ARTICOLO 22

22.1 Il Comitato d’Onore è composto dai Soci Onorari e si riunisce su convocazione del Presidente, d’intesa con il segretario e il tesoriere. Esprime pareri consultivi e formula proposte per la migliore conduzione e promozione delle attività dell’Associazione.

PROBIVIRI

ARTICOLO 23

23.1 L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 24

24.1 Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea, qualora quest’ultima lo ritenga opportuno, e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 25

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 26

26.1 In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

ARTICOLO 27

27.1 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Milano, 15.06.2015

Letto, approvato, confermato e sottoscritto da:

Michele De Lucia

Riccardo Monopoli

Edoardo Parodi

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